Authority: rimborsi degli importi indebitamente versati nelle bollette idriche


(Dr.ssa Mariagabriella Corbi)


Eclatante parere espresso dal Consiglio di Stato circa l’illegittimità del pagamento remunerativo del capitale investito (7%) inserito – impropriamente post referendum del 12 e 13 giugno 2011 (criteri per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato)- dall’Autorità per i servizi idrici ed energetici nelle bollette dei cittadini.

L'Autorità per l'energia, il 23 ottobre 2012, aveva consultato per un parere il Consiglio di Stato circa il decorso temporale delle funzioni di regolazione tariffaria servizi idrici. La consultazione scaturiva da divergenti pareri sulla titolarità dell'Autorità ad intervenire in periodi antecedenti il trasferimento delle funzioni di regolazione del settore.

Il Consiglio di Stato, sez. II, con parere 25 gennaio 2013 n. 267 - ha sciolto ogni dubbio affermando che "il D.M. 1° agosto 1996, limitatamente alla parte in cui considera il criterio dell'adeguatezza della remunerazione dell'investimento, ha avuto applicazione nel periodo compreso tra il 21 luglio e il 31 dicembre 2011 in contrasto con gli effetti del referendum del 12 e 13 giugno del 2011.
Di tanto l'Autorità - fermo il rispetto del complessivo ed articolato quadro normativo che, sul piano nazionale ed europeo, regolamenta i criteri di calcolo della tariffa, in specie imponendo che si assicuri la copertura dei costi - terrà conto, nell'esercizio dei poteri riconosciuti alla stessa e nello svolgimento dei conseguenti ed autonomi apprezzamenti tecnici, in sede di adozione dei nuovi provvedimenti tariffari”.

Per effetto di tale parere l’Autorità dell’energia ha avallato un documento atto a rimodulare i criteri di calcolo per la restituzione agli utenti delle quote percepite indebitamente nel periodo dal 21 luglio al 31 dicembre 2011.

Al fine di individuare la quota da restituire l’Autorità utilizzerà il sistema già sperimentato per definizione del c.d. Metodo Tariffario Transitorio che copre il biennio 2012-2013 già includente gli effetti abrogativi del referendum popolare. Sempre su indicazioni del Consiglio di Stato (267/13) verrà rispettato il principio del “pieno recupero del costo”. Su indicazioni dell’Autorità gli Enti d’Ambito provvederanno a conteggiare, sulle quote da loro stabilite e saldate dagli utenti nel 2011, le somme da stornare e restituire. Sempre l’Autorità provvederà ad indicare i modi ed il come nonché la verifica e approvazione delle decisioni degli Enti d’Ambito assicurando il concreto risarcimento delle somme percepite in eccedenza.

L'Ufficio Speciale Tariffe e Qualità dei Servizi Idrici è il responsabile del procedimento, mediante assunzione di informazioni e/o documenti; qualora dovessero sorgere problemi, ritardi e/o omissioni l'Autorità potrà sanzionare.

Pertanto coloro che sono interessati:i singoli cittadini, le associazioni dei consumatori e dei gestori, gli Enti d'Ambito, le Regioni coloro che agiscono per la collettività entro 30 giorni di tempo dalla pubblicazione della delibera, potranno presentare eventuali richieste e/o informazioni.